Il 31 gennaio 2023 scade il termine per il pagamento del canone speciale RAI per l’anno 2023. Ecco la tabella con gli importi in base alla categoria dei pubblici esercizi e al numero di tv.
Il 31 gennaio 2023 scadrà il termine per rinnovare l’abbonamento speciale alla RAI per gli apparecchi televisivi e radiofonici presenti nei Pubblici Esercizi.
Gli importi del canone speciale non hanno subito variazioni rispetto al 2022 e sono consultabili sul sito del canone rai.
Le tabelle con gli importi divisi per periodi e attività si differenziano per tariffe del canone speciale tv e tariffe per il canone speciale radio.
Le attività sono ripartite in gruppi, dalla Categoria A alla Categoria E. Vediamo nello specifico.
Categoria A: alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento.
Categoria B: alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso.
Categoria C: alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari.
Categoria D: alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici.
Categoria E: strutture ricettive quali alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc. di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421.